La democrazia necessita di apertura: preoccupazioni per i diritti fondamentali riguardo al divieto di comunicazione
Il Consiglio federale intende vietare la comunicazione diretta tra ǝ espertǝ indipendentǝ che fanno parte delle commissioni extraparlamentari e i membri del Parlamento. Una simile misura escluderebbe importanti competenze specialistiche dal lavoro parlamentare e indebolirebbe il dibattito democratico.
L’Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU) si oppone chiaramente al nuovo articolo 57gbis del progetto di revisione parziale della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (P-LOGA). Questa disposizione mira a impedire alle commissioni extraparlamentari (CEP) di comunicare direttamente con il Parlamento. In futuro, invece di trasmettere direttamente aǝ parlamentari le proprie esigenze, osservazioni critiche o competenze specialistiche, le CEP dovrebbero passare attraverso il dipartimento a cui fanno capo. Questo passaggio supplementare ostacola il confronto democratico.
Una disposizione in contrasto con la Costituzione
Le CEP sono composte da espertǝ indipendentǝ provenienti da diversi ambiti della società. Offrono consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione in settori nei quali quest’ultima non dispone sempre delle conoscenze specifiche necessarie. Anche il Parlamento ricorre spesso a tali competenze per le proprie decisioni. Per svolgere il loro mandato, le CEP devono poter accedere direttamente e senza filtri ai membri del Parlamento. Limitare questo accesso solleva quindi preoccupazioni sotto il profilo democratico. L’ISDU ritiene inoltre che la disposizione violi diversi diritti fondamentali, in particolare:
il diritto di petizione (art. 33 cpv. 1 Cost.): ogni persona e ogni organo hanno il diritto di rivolgersi direttamente alle autorità e al Parlamento senza timore di subire pregiudizi;
la libertà d’espressione (art. 16 cpv. 1 e 2 Cost.): ogni persona ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione. L’intervento di un’autorità intermedia crea il rischio che informazioni importanti vengano omesse o annacquate.
Rischio di autocensura
Uno dei principali problemi risiede nella scarsa chiarezza del divieto di comunicazione proposto. Il testo non definisce con precisione quali forme di comunicazione sarebbero vietate. Sarebbe consentito invitare parlamentari a un evento? Sarebbe possibile segnalare uno studio? A causa di questa vaghezza, le CEP e i loro membri potrebbero preferire tacere per timore di conseguenze negative. Questo fenomeno è noto come chilling effect, ossia un effetto dissuasivo che rischia di compromettere il dialogo aperto.
Inoltre, la misura non rispetta il principio di proporzionalità. L’articolo 8iter dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione prevede già che le CEP adottino un atteggiamento prudente nelle attività di comunicazione pubblica. Un divieto generale di comunicazione va quindi ben oltre il necessario.
La raccomandazione dell’ISDU in sintesi
L’articolo 57gbis P-LOGA dovrebbe essere stralciato. Una disposizione che vieta gli scambi diretti tra espertǝ e rappresentanti politicǝ è superflua in una cultura democratica fondata sul dibattito. Inoltre, non è compatibile con i diritti fondamentali.
La Svizzera ha bisogno di dibattiti aperti e di un libero accesso alle informazioni, non di maggiore burocrazia o di ulteriori restrizioni alla circolazione delle informazioni.